TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Trento la Società Cooperativa denominata
"CAR SHARING TRENTINO Società Cooperativa".
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
TITOLO II - SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico l'offrire ai propri soci un servizio innovativo di mobilità nell'intento di:
* contribuire alla mobilità sostenibile del Trentino attraverso la riduzione del parco veicoli circolante e in sosta con conseguente riduzione dell'inquinamento e dello spazio pubblico occupato nonché maggiore utilizzo del trasporto pubblico locale;
* favorire l'uso collettivo degli autoveicoli;
* permettere risparmi economici e trasparenza di gestione ai soci utilizzatori;
* agevolare i soci nella gestione e manutenzione dei veicoli d'uso collettivo;
* garantire flessibilità nella tipologia di veicoli a disposizione.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
a) servizi nel settore della mobilità sia sul territorio nazionale che all'estero e sviluppo di metodi che consentano agli interessati di rinunciare alla propria autovettura e di utilizzare in alternativa i mezzi pubblici o la bicicletta al fine di ridurre il traffico motorizzato e il numero di autoveicoli
b) gestione di un parco macchine di diversa tipologia nel rispetto del risparmio energetico, delle materie prime e dell'impatto ambientale;
c) disponibilità a favore dei soci di veicoli di diversa tipologia come alternativa economica ed ecologica alla proprietà privata;
d) servizi di consulenza, ricerca e progettazione in materia di costo economico del traffico automobilistico e le sue conseguenze ecologiche, economiche e sociali nell'ambito del car sharing;
e) organizzazione, gestione e promozione di iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
TITOLO III - SOCI
Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono interessati ai servizi offerti dalla Cooperativa sostenendone i relativi costi.
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.
L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze,delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo ove nominato.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.
Art. 10 (Recesso del socio)
Decorsi due anni dall'ingresso in Cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.
Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.
Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI
Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.
Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.
Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.
I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 (Patrimonio)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Art. 22 Ristorno
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
a) erogazione diretta;
b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
TITOLO VI - ORGANI SOCIALI
Art. 24 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 25 (Assemblee)
L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano L'Adige almeno 15 giorni prima dell'adunanza o mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)
L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
Art. 28 (Elezione cariche sociali)
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 29 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.
Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 1 (uno) a 5 (cinque) consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
Art. 32 (Compiti degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 34 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 35 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.
Art. 36 (Rappresentanza)
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.
Art. 37 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 38 (Controllo contabile)
Il controllo contabile, se obbligatorio per legge e se non attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato dalla Federazione trentina della Cooperazione.
L'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può deliberare di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o da una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 39 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 41 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 43 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.
Trento, 21 luglio 2009